{"id":59606,"date":"2020-08-03T08:00:14","date_gmt":"2020-08-03T06:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/?p=59606"},"modified":"2020-07-23T14:45:54","modified_gmt":"2020-07-23T12:45:54","slug":"scandalo-genova-errore-del-governo-che-passo-le-competenze-da-anas-a-una-socita-di-4-persone-senza-fondi-per-vigilare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/?p=59606","title":{"rendered":"Genova non dimentichiamo &#8211; Errore del governo che pass\u00f2 le competenze da ANAS a una socit\u00e0 di 4 persone senza fondi per vigilare"},"content":{"rendered":"<div class=\"page\" title=\"Page 26\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>5 settembre<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong> 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p>riportiamo il nostro articolo &#8211;<strong> per non dimenticare<\/strong>:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Non se ne parla<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Omicidio stradale \u00e8 reato anche la mancata manutenzione<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Dirigenti Anas e sindaci rischiano incriminazione<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">L\u2019espressione \u201clavori pubblici\u201d \u00e8 scomparsa dalla Costituzione ad opera della riforma costituzionale operata con legge 18 ottobre 2001, n.3<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E&#8217; COMUNEMENTE CONCORDATO &#8211; ANCHE DALL&#8217;UNIONE EUROPEA CHE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LE INFRASTRUTTURE FANNO PARTE DI UNO DEI FATTORI PIU&#8217; IMPORTANTI DI CRESCITA DELLA PRODUTTIVIT\u00c0 E DELLO SVILUPPO DI UN PAESE; ANCHE SE, ovviamente, \u00a0DA SOLE NON BASTANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&#8220;il reato [la mancata manutenzione in questo caso]<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">ricorre anche se il responsabile non \u00e8 un conducente di veicolo&#8221; ma <span style=\"color: #ff0000;\">chi avrebbe dovuto garantire la &#8220;tutela della sicurezza&#8221;: dai proprietari e gestori delle strade<\/span> ai produttori di auto&#8221;. Cos\u00ec dice la legge italiana.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PER CHIARIRE MEGLIO: la legge che introduce il realto di OMICIDIO STRADALE,\u00a0 con la circolare di coordinamento con il <strong>Codice stradale,<\/strong> emessa recentemente dal ministero dell\u2019Interno, <strong><span style=\"color: #ff0000;\">le responsabilit\u00e0 strutturali<\/span> <\/strong>, un tempo diffcilmente contestabili e sanzionabili; perch\u00e9 non c\u2019erano i presupposti legali, <span style=\"color: #ff0000;\">ora sono <strong>punibili senza alcuna possibilit\u00e0 di dibbio<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p><strong>LEGGI o LEGGINE DEI GOVERNI PRECEDENTI CON TANTO DI DATE per togliere soldi all&#8217;ANAS<\/strong> e dare ai privati ? Leggi sotto dalla gazzetta Ufficiale:<\/p>\n<p>in particolare :<\/p>\n<p>PRIMA C&#8217;ERA L&#8217;ANAS CHE ERA RESPONSABILE PER MOLTE COMPETENZE ORA &#8230;.dal 2002 al 2012 grandi continui cambiamenti .. leggi sotto<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\">Con una dotazione di<\/span> 930 milioni di euro<span style=\"color: #000000;\"> per l&#8217;anno 2012<\/span> <span style=\"color: #000000;\">e<\/span> 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 <\/span><\/strong><strong><span style=\"color: #ff0000;\">&#8230; al comma 1 <span style=\"color: #000000;\">istituisce l&#8217;Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (di seguito \u00abAgenzia<\/span>\u00bb[alposto di ANAS ]);<\/span><\/strong><\/p>\n<pre>Visto il decreto-legge <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #ff0000; text-decoration: underline;\">29 dicembre 2011<\/span><\/span>, n. 216,  recante  \u00abProroga\r\ndi termini  previsti  da  disposizioni  legislative\u00bb,  convertito  in\r\nlegge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  24\r\nfebbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5,<\/pre>\n<pre><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\">le attivita' e i compiti gia' attribuiti al<\/span>l'Agenzia <span style=\"color: #000000;\">sono <span style=\"color: #ff0000;\">trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<\/span> a decorrere dal 1\u00b0 ottobre 2012;<\/span><\/span><\/strong><\/pre>\n<pre>Visto il decreto-legge 8 luglio 2002,  n.  138,  convertito  -  con\r\nmodificazioni - nella legge 8 agosto 2002, n. 178,  e  con  il  quale\r\n<strong>l'Ente nazionale per le strade e' stato trasformato in  societa'  per\r\nazioni con la denominazione di \u00abANAS Societa' per azioni\u00bb<\/strong> (da qui  in\r\navanti \u00abANAS S.p.a.\u00bb); \r\n\r\n....<\/pre>\n<pre>Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in  legge,\r\ncon modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,\r\nn.  122,  che  all'art.  2,  comma  1,  <strong>prevede,  tra   l'altro,   la\r\n<span style=\"color: #ff0000;\">possibilita' di rimodulare le dotazioni finanziarie<\/span> [ = DIMINUIRE] tra  le  missioni degli stati di  previsione  di  ciascun  Ministero  per  il  triennio\r\n2011-2013 e che, all'art. 15, <span style=\"color: #ff0000;\">al fine di contenere gli oneri a carico\r\ndello Stato  per  investimenti  relativi  a  opere  e  interventi  di\r\nmanutenzione straordinaria <\/span> ...<\/strong><\/pre>\n<pre>ai commi 1, 4, lettere a) e b) e  5, <strong> introduce  integrazioni  al\r\ncanone annuo - corrisposto ad \u00abANAS S.p.a.\u00bb<\/strong>  ai  sensi  dell'art.  1,\r\ncomma 1020, della citata legge n.  296\/2006  e  dell'art.  19,  comma\r\n9-bis, del decreto-legge n. 78\/2009 - <strong>per un importo calcolato  sulla\r\npercorrenza chilometrica e differenziato tra  le  diverse  classi  di\r\npedaggio <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #ff0000; text-decoration: underline;\">prevedendo una corrispondente riduzione dei pagamenti dovuti\r\nad  \u00abANAS  S.p.a.\u00bb<\/span><\/span>  a  titolo  di  corrispettivo  del  contratto   di\r\nprogramma-parte servizi  ...\r\n\r\n<\/strong><\/pre>\n<pre>all'art. 32, comma 1, prevede che nello stato di  previsione  del\r\nMinistero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sia  istituito  il\r\n\u00abFondo infrastrutture ferroviarie, stradali e  relativo  a  opere  di\r\ninteresse strategico nonche' per gli interventi  di  cui  all'art.  6\r\ndella legge 29 novembre 1984,  n.  798\u00bb <strong><span style=\"color: #ff0000;\"> con  una  dotazione  di  930\r\nmilioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per  ciascuno\r\ndegli anni dal 2013  al  2016<\/span><\/strong>  e  che  le  <strong>risorse  del  Fondo  siano\r\nassegnate  da  questo  Comitato,<\/strong>  su  proposta  del  Ministro   delle\r\ninfrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro\r\ndell'economia e delle finanze,  e  siano  destinate  prioritariamente\r\nalle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232,\r\n233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti\r\ndi programma con \u00abRete ferroviaria italiana S.p.a.\u00bb e \u00abANAS S.p.a.\u00bb; \r\n    all'art. 36: \r\n     <strong><span style=\"color: #ff0000;\"> al comma 1 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture  stradali\r\ne autostradali (di seguito \u00abAgenzia\u00bb);<\/span><\/strong> \r\n      ai  commi  2  e  3  definisce  le  competenze   rispettivamente\r\ndell'Agenzia e di \u00abANAS S.p.a.\u00bb; \r\n      al comma 4 prevede che entro la data  del  30  settembre  2012,\r\nl'Agenzia subentra ad \u00abANAS S.p.a.\u00bb nelle funzioni di concedente  per\r\nle convenzioni in essere alla stessa data; \r\n      al comma 6 che entro il  30  giugno  2013  il  Ministero  delle\r\ninfrastrutture e dei trasporti e \u00abANAS S.p.a.\u00bb sottoscrivono la nuova\r\nconvenzione,  concludendo  il  processo   regolatorio   riferito   al\r\npassaggio in capo al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti\r\ndella gestione delle concessioni autostradali;<\/pre>\n<pre><strong>\u00a0<\/strong><\/pre>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>ECCO COME CI SI ESPRIME IN ITALIA QUANDO SI PARLA DI LEGGI E OSSERVANZE E COLPE DI INOSSERVANZE <\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019orientamento predominante e tradizionale in materia[5] , sulla scia della\u00a0 sentenza 500 del \u201899 della Suprema Corte, sposando la tesi dell\u2019osservanza della norma primaria di cui all\u2019art. 2043 c.c. da parte della P.A., ha in un certo senso contribuito a superare il dogma dell\u2019irrisarcibilit\u00e0 dei danni cagionati dagli enti pubblici, da sempre coperti da una vera e propria \u201c aura d\u2019irresponsabilit\u00e0 \u201c per fatti illeciti che colpivano i cittadini. Sulla base di tale interpretazione, gli enti territoriali, allo scopo di tutelare l\u2019integrit\u00e0 personale e patrimoniale dei terzi, nell\u2019attivit\u00e0 di controllo e vigilanza dei beni demaniali (le strade), devono evitare che questi presentino situazioni di pericolo occulto, non\u00a0 prevedibili, n\u00e9 visibili dagli utenti con l\u2019ordinaria diligenza, c.d. insidia stradale o trabocchetto[6]. In merito alla definizione di questo istituto, di origine pretoria, \u00e8 intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 156 del 1999,\u00a0 nel dichiarare infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 2043, 2051 cc. e art. 1227 c.c., comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e\u00a0 97 Cost. ha sostenuto che l\u2019insidia \u00e8 una sorta di figura sintomatica della colpa della P.A., comunque da accertarsi in concreto da parte del Giudice. Ci\u00f2 significa che il danneggiato deve dimostrare il danno e il nesso causalit\u00e0 con il fatto illecito della P.A. ma \u00e8 esonerato dal provare l\u2019elemento soggettivo di quest\u2019ultima, in quanto insito nell\u2019insidia, se sussistente. Infatti, solo se il danneggiato provi la sussistenza di tale situazione, pu\u00f2 e deve essere affermata la responsabilit\u00e0 dell\u2019ente proprietario della strada, salvo che questo, a sua volta, dimostri che, per le circostanze di tempo e di luogo, non ha potuto rimuovere tale pericolo pur avendo adottato tutte le misure idonee del caso. In ogni caso, argomenta la Consulta, il Giudice ha comunque il compito di individuare, in modo specifico, che il principio di autoresponsabilit\u00e0 dei privati non sia stato disatteso, e quindi deve verificare che in base agli standards di diligenza connessi alla\u00a0 visibilit\u00e0 della strada, in relazione anche all\u2019uso della stessa, la situazione di pericolo esistente non era prevedibile o evitabile. E\u2019 di questo avviso anche la pi\u00f9 recente giurisprudenza che, a fortiori, sostiene: \u201c anche in presenza di un\u2019insidia andr\u00e0 accertata, in sede di merito, la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall\u2019art.\u00a0 2043 c.c., giacch\u00e8 non pu\u00f2 escludersi la possibilit\u00e0 che in qualche caso ( colposo o doloso) il comportamento del danneggiato o di un terzo concorrano a provocare l\u2019incidente\u201d [7] . La conseguenza plausibile \u00e8, allora, che qualora l\u2019utente abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, il nesso eziologico tra la causa\u00a0 ed il danno risulti interrotto o, al pi\u00f9, si verifichi un\u2019attenuazione della responsabilit\u00e0 della P.A., ai sensi e per gli effetti dell\u2019art.\u00a0 1227 c.c. Da:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.rivistagiuridica.aci.it\/documento\/la-responsabilita-degli-enti-territoriali-sulla-manutenzione-delle-strade.html\">http:\/\/www.rivistagiuridica.aci.it\/documento\/la-responsabilita-degli-enti-territoriali-sulla-manutenzione-delle-strade.html<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>5 settembre 2018 riportiamo il nostro articolo &#8211; per non dimenticare: &nbsp; Non se ne parla Omicidio stradale \u00e8 reato anche la mancata manutenzione Dirigenti<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":58989,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[14,25,9411],"tags":[21030,15529,15528],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59606"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=59606"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59606\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":83150,"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59606\/revisions\/83150"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/58989"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=59606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=59606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.donnecultura.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=59606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}